Tutela Legale

La figura dell’Amministratore di sostegno

L’Amministratore di sostegno (ADS) è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La nomina di un ADS può essere determinante nei casi in cui è presente una patologia da Gioco d’Azzardo problematico. Tale figura affianca e/o sostituisce il Giocatore nella gestione delle proprie risorse economiche accompagnandolo a sviluppare una sempre maggiore autonomia nella gestione responsabile del denaro e non solo. Per tale motivo il Tribunale di Treviso in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Treviso, l’Ordine dei Commercialisti e l’AULSS 2  Marca Trevigiana in data 12.4.2019 ha sottoscritto il Protocollo procedimentale in materia di Amministrazione di Sostegno.

In quella stessa data è stata stipulata la convenzione tra il Tribunale di Treviso, la conferenza dei sindaci dei Comuni del Territorio dell’Ulss n. 2 e l’Azienda ULSS 2 per la regolamentazione dei flussi dei procedimenti di amministrazione di sostegno.

Modalità di azione dell’Amministratore di Sostegno

I familiari possono far ricorso all’ADS chiedendone l’attivazione al Giudice Tutelare ai sensi dell’art 405 Codice civile.

Dopo la sua nomina l’ADS, nello svolgimento del proprio incarico, deve attenersi alle disposizioni normative previste dagli articoli 404 e seguenti del Codice Civile.

L’amministratore di sostegno è obbligato dalla legge al deposito del rendiconto al termine di ogni anno di gestione. Questa incombenza garantisce il controllo da parte di un soggetto terzo ed imparziale, cioè il Giudice Tutelare, dell’operato degli amministratori nell’arco di un periodo di tempo relativamente breve, ovvero un anno. Qualora il Giudice Tutelare non fosse soddisfatto del loro operato infatti, potrebbe decidere di revocare loro l’incarico affidandolo ad altri.

Il rendiconto deve essere presentato entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento, che coincide solitamente con l’anno trascorso dall’assunzione dell’incarico. Questo però non è un termine fisso.

Nel rendiconto l’ADS indicherà lo stato del patrimonio all’inizio e al termine del periodo quantificando le somme disponibili sui conti correnti, le somme investite, i beni immobili e le autovetture di cui è intestatario il beneficiario della misura.

L’amministrazione di sostegno può essere revocata nel caso siano venuti meno i suoi presupposti o si sia rivelata inidonea a garantire la tutela del beneficiato.

La revoca può essere

  • disposta d’ufficio,
  • su ricorso degli stessi soggetti che possono richiedere la nomina
  • su ricorso dello stesso amministratore. 

Il ricorso può essere redatto, utilizzando l’apposito modulo.

L’amministratore di sostegno può essere sostituito.

La sostituzione può avvenire

  • su istanza degli stessi soggetti
  • d’ufficio (nel caso di inadeguatezza rispetto all’incarico)
  • su istanza dello stesso amministratore (nel caso in cui intenda rinunciare all’incarico)

Il ricorso per la sostituzione può essere redatto utilizzando l’apposito modulo ed indicando le ragioni per la sostituzione.

Entro 60 giorni dalla nomina l’ADS deve depositare o trasmettere un inventario della situazione patrimoniale e finanziaria del beneficiato, utilizzando l’apposito modulo. L’inventario può essere integrato qualora l’ADS venga a conoscenza di ulteriori beni dell’amministrato. Ad esempio

  • Estratti conto corrente e conto titoli.
  • Ultima ricevuta di pagamento della retta dell’Istituto di ricovero, dello stipendio della colf o badante, del canone di locazione dell’immobile.
  • Documentazione relativa ai movimenti delle partecipazioni societarie del beneficiario.
  • Documentazione certificante le condizioni socio / sanitarie del beneficiario.

 

L’INVENTARIO dovrà essere depositato in cancelleria della Volontaria Giudisdizione, inserito nel fascicolo relativo e sottoposto al Giudice Tutelare; l’omissione può dare origine a responsabilità personale ed a rimozione immediata dall’ufficio di amministratore di sostegno.

Nel caso in cui la persona affetta da Gioco d’Azzardo Patologico si trovi ad essere erede legittimo di un debitore è possibile che l’ADS proceda a RINUNCIARE all’eredità del defunto mediante la compilazione dell’apposito modulo. La dichiarazione deve essere presentata al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Inoltre, la vendita dei beni dell’Amministrato, così come l’investimento dei capitali, devono intendersi come atti di straordinaria amministrazione cioè quelli più importanti che possono incidere consistentemente sul patrimonio del beneficiario e quindi è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Per l’attuazione si forniscono i seguenti 3 modelli:

  1. Vendita beni 
  2. Investimento di capitale 
  3. Atti di straordinaria amministrazione 

Ad integrazione di quanto illustrato, e allegato, ti proponiamo la lettura del testo dal titolo “Amministratore di sostegno applicato al gioco d’azzardo problematico”.
Il presente manuale si compone di due parti: una parte teorica che descrive oltre ai passaggi storici della legge sull’amministratore di sostegno anche i limiti e le potenzialità nella sua applicazione, una seconda parte descrittiva della modulistica necessaria per attivare la procedura stessa, ed infine alcuni esempi dell’applicazione dell’amministratore di sostegno sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista dello stesso Amministratore.
Il materiale raccolto è rivolto principalmente a tutte le professionalità dell’ambito sociale che, possono incontrare nella loro operatività, situazioni di gioco d’azzardo gravi che necessitano di interventi di protezione e tutela sul piano familiare, economico, patrimoniale e sociale.

Manuale Amministratore di Sostegno (PDF 2,2 Mb)