Tutela Finanziaria

Il giocatore tende a mentire
per dissimulare con i genitori/familiari
la reale situazione di indebitamento​

Spesso al fine di tenere sotto controllo la situazione economica, e sicuramente per porre le basi della presa di coscienza e della schematizzazione delle entrate e uscite che il giocatore (e il nucleo familiare) conosce e riferisce, è necessario il monitoraggio economico.

Il primo passo per realizzarlo è approntare un’analisi, quanto più dettagliata possibile, della situazione debitoria del giocatore, attraverso la compilazione delle schede analitiche (vedi la sezione risorse). Alle uscite va accompagnata anche l’analisi delle entrate per poter capire la situazione dei flussi finanziari presenti e futuri.

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e s.m.i. regolamenta le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”

In seguito puoi trovare alcune domande che spiegano le principali innovazioni introdotte mediante la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e s.m.i. e, al tempo stesso, rispondono ai quesiti frequentemente più portati durante la consulenza fiscale.

La legge lo definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.

L’Organismo di Composizione della Crisi ha per oggetto l’attività relativa alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovra indebitato, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n.  3 e s.m.i.

Lo scopo della sua attività è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole di soggetti quali persone fisiche e giuridiche (piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori) che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali.
Con l’ausilio dell’OCC è possibile formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un “piano del consumatore”, oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

  • consumatori
  • imprenditori agricoli
  • start up innovative
  • imprenditori sotto la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila)
  • imprenditori sopra la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila)
  • imprenditori cessati
  • soci illimitatamente responsabili (es: socio di s.n.c., socio accomandatario di una s.a.s.)
  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
  • società professionali ex L. 183/2011
  • associazioni professionali o studi professionali associati
  • società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
  • enti privati non commerciali

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

  1. a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo
  2. b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo
  3. c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis
  4. d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall’OCC per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni

Al momento della nomina, il Gestore della Crisi viene avvisato a mezzo PEC dal Referente della pratica e deve comunicare l’accettazione o meno della nomina, sempre a mezzo PEC, sottoscrivendo la dichiarazione di indipendenza e imparzialità.

Il Gestore verifica i presupposti di ammissibilità alla procedura nuovamente e convoca il debitore per un colloquio e per la consegna della documentazione. Al momento della convocazione o colloquio il Gestore rivolge tutte le domande al debitore al fine di verificare la situazione anagrafica, creditoria, debitoria completa acquisendo o richiedendo tutte la documentazione a supporto che si rendesse necessaria (Visure, piani di ammortamento, atti di precetto, contratti, mutui, redditi percepiti).

Una volta raccolta la documentazione, procede in modo autonomo con l’acquisizione e la presentazione delle istanza presso le banche dati quali INPS, PRA, Agenzia delle Entrate e Riscossione, Registro Imprese, Tribunale, Comune.

Il Gestore scrive a tutti i creditori riscontrati richiedendo la precisazione e conferma del credito.

L’attività del Gestore è sempre coordinata e riferita al Referente.

Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, il Gestore consegna la relazione particolareggiata, per il deposito in Tribunale tramite legale, unitamente a:

elenco creditori con somme dovute, elenco beni, elenco atti di disposizione degli ultimi 5 anni, dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni, certificato di stato di famiglia, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, visure

(oppure)

rilascia attestazione negativa (no meritevolezza, no fattibilità, no ragionevole durata, documentazione che non ha consentito di ricostruire la situazione economica e patrimoniale ex art. 7 c. 2 lettera d).

Il Gestore si accerta dell’avvenuto deposito da parte del legale e entro 3 giorni dal deposito in Tribunale del piano invia la proposta via Pec all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale (a tutti i creditori).

Infine distrugge, al termine della Procedura i documenti acquisiti a seguito dell’accesso alle banche dati, ex art. 15 c. 11 L. 3/2012 e rilascia all’OCC autocertificazione della distruzione documenti.

A questo punto il Giudice:

  • fissa l’udienza disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del piano e ne verifica la fattibilità;
  • risolve eventuali contestazioni anche in merito all’ammontare dei crediti riportati e verifica che il consumatore non abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali
  • omologa il piano, dispone le forme di pubblicità (in caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati il decreto deve essere trascritto dall’OCC/Gestore) ed eventualmente nomina il liquidatore dei beni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 L.F. (nominativo su proposta dell’OCC ex art. 13)
  • Una volta venduti i beni, ordina la cancellazione della trascrizione, delle iscrizioni, etc. Al termine dell’esecuzione del piano il sovraindebitato ottiene l’esdebitazione, ovvero la “liberazione” dai debiti nella misura indicata nel piano predisposto.

Guida pratica d’intervento al counseling finanziario

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Nel 2014, all’interno del Progetto GAP-NET-2W, al fine di tracciare delle linee operative per gli operatori che intendono occuparsi dei giocatori e dei problemi legati al gioco d’azzardo è stata creata la guida pratica di intervento al counseling finanziario. 
Partendo dalla domanda “Per quale tipologia di utenti è utile/necessaria la consulenza finanziaria?”, nel testo sono presenti diverse schede operative di volta in volta arricchite dalla descrizione di un caso clinico che rende più semplice al lettore comprenderne la ricaduta pratica.